Novità nel campo delle visite fiscali per i lavoratori dipendenti in malattia. Nuove regole per gli orari di reperibilità.
In caso di malattia, il lavoratore dipendente – sia pubblico che privato – impossibilitato a recarsi al lavoro deve obbligatoriamente contattare il medico per farsi redigere il certificato di malattia, da inviare per via telematica all’Inps, che attesta la malattia e indica il numero di giorni di assenza dal lavoro.
In questa maniera il lavoratore malato avrà diritto a un’indennità – in parte pagata dal datore di lavoro e in parte dall’Inps – per i giorni in cui mancherà dal posto di lavoro. Inoltre il dipendente potrà conservare la sua posizione fino al termine del periodo di comporto senza rischiare il licenziamento.
Come sappiamo il dipendente in malattia è tenuto a rispettare degli orari di reperibilità durante i quali il medico potrà presentarsi alla porta di casa per effettuare la visita fiscale. Proprio sugli orari di reperibilità ci sono delle novità, ecco quali sono le nuove regole.
Cambiamenti in vista sulle regole e sugli orari della reperibilità per le visite fiscali per quanto riguarda i dipendenti pubblici. Una sentenza del Tar del Lazio ha dichiarato illegittima e discriminatoria la disciplina che imponeva fasce di reperibilità più ampie ai lavoratori pubblici: 7 ore contro le 4 dei dipendenti del settore privato.
Lo Stato ha preso atto della sentenza andando a modificare gli orari di reperibilità per le visite fiscali ai dipendenti pubblici in modo da allinearle a quelle del privato. Niente più differenze di orario dunque: in caso di malattia anche i dipendenti pubblici dovranno essere reperibili per 4 ore, ovvero la mattina dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 17 alle 19.
Non ci sono invece novità quanto all’esonero, ovvero per le casistiche che giustificano l’assenza del dipendente durante la visita fiscale evitando sanzioni che possono andare dalla perdita – parziale o totale – dell’indennità di malattia fino al licenziamento. L’esonero, lo ricordiamo, è previsto in caso di malattie gravi (tali da richiedere terapia salvavita) o di condizioni patologiche sottese o connesse alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Altri motivi di esonero dalla reperibilità per la visita fiscale sono i casi certificati di ansia o depressione, nei casi in cui vita sociale e attività all’aperto possono aiutare a migliorare la propria condizione patologica. C’è l’esonero anche per chi deve uscire di casa per andare dal proprio medico curante, in farmacia o per sottoporsi a esami specialistici.
Stesso discorso per gli interventi dentistici urgenti, per le cause di forza maggiore, per far visita ai parenti ricoverati in ospedale quando gli orari coincidono con quelli della visita fiscale e infine per svolgere attività di volontariato anche non legate direttamente alla malattia e se non compromettono la salute del lavoratore.
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