Cambiano le regole di calcolo dei permessi legge 104 per ciascun lavoratore, con una maggiore attenzione per i contratti part-time.
I permessi legge 104/92, hanno subito una modifica significativa che cambia le regole per i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave (caregiver).
La legge 104 del 5 febbraio 1992, all’articolo 33, comma 3, disciplina la possibilità per i lavoratori dipendenti di poter usufruire di 3 giorni al mese da dedicare al familiare con disabilità. I permessi sono retribuiti e coperti dall’INPS da contribuzione figurativa.
Permessi legge 104 e cancellazione del referente unico
La normativa prevedeva inizialmente il “referente unico”, una figura che poteva usufruire dei permessi legge 104 per l’assistenza al disabile. Con il referente unico, un solo lavoratore dipendente poteva ottenere i permessi per il disabile. Ad esempio, due figli e un genitore disabile, i permessi poteva ottenerli un solo figlio e solo lui poteva occuparsi in qualità di caregiver del familiare.
Il D.lgs 105 del 2022 ha introdotto delle modifiche, eliminando il referente unico e consentendo la possibilità di fruire dei permessi a più soggetti.
La legge stabilisce che per usufruire i permessi di 3 giorni per assistere il familiare con disabilità, il diritto può essere riconosciuto anche a più soggetti aventi diritto, ma alternandosi tra loro. I lavoratori dipendenti per alternarsi devono fare richiesta all’INPS. A chiarire la nuova formulazione è il messaggio INPS n. 3096 del 2022.
Il cambio della normativa ha creato molti dubbi sul sistema di calcolo dei permessi, specialmente per i permessi a ore e nella gestione della fruizione.
Secondo la normativa gli aventi diritto sono il coniuge, parte dell’unione civile, i conviventi di fatto, i parenti e affini al terzo grado. Questi soggetti possono chiedere l’autorizzazione all’INPS di fruire dei permessi legge 104 in modo alternativo, per assistere la stessa persona con handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3.
L’INPS con il messaggio numero 16866 del 2007 precisa le modalità di calcolo delle ore di permesso per ciascun lavoratore. Il calcolo per un lavoratore con orario normale su base settimanale è il seguente: (orario di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorati nella settimana) x 3 (ore mensili fruibili).
Ad esempio: un lavoratore effettua un orario di 40 ore di lavoro su cinque giorni lavoratori. Il lavoratore ha diritto a 24 ore di permesso così calcolate: (40:5) x 3 = 24.
Nel caso di contratti part-time, si tiene conto dell’orario ridotto. Ad esempio: un lavoratore con un contratto part – time orizzontale con 16 ore di lavoro settimanale potrà usufruire di 9,6 ore al mese, il calcolo è il seguente (16:40) x 24 = 9,6 ore.