Congedo straordinario, come fare per dimostrare la residenza temporanea? Attenzione, potresti perdere questo beneficio.
Quando si richiede un congedo straordinario appellandosi alla Legge 104 c’è un aspetto della normativa che non va assolutamente preso sotto gamba. Questa prevede infatti che il richiedente conviva con la persona bisognosa delle sue cure.
C’è un iter specifico da seguire per poter dimostrare la residenza temporanea quando si richiede un congedo 104. Scopriamo quindi per quanto tempo può essere richiesta la residenza temporanea e come fare.
Come abbiamo visto, quando si richiede il congedo retribuito è necessario dimostrare all’ente la convivenza con la persona bisognosa. Tuttavia, non sempre è possibile trasferire stabilmente la propria residenza, per questo motivo è stata introdotta la possibilità di richiedere una residenza temporanea.
Il primo passo da compiere è quello di recarsi nel presso gli uffici del comune di appartenenza (o controllare online) per compilare un modulo con il quale si richiede l’iscrizione nello Schedario della Popolazione Temporanea. Una volta compilato il documento andrà consegnato (personalmente, tramite PEC o FAX) all’anagrafe del comune di appartenenza.
Nel momento in cui il comune accetta la domanda, si potrà procedere con l’iscrizione anagrafica temporanea presso il nuovo comune. I due comuni hanno 45 giorni di tempo per negare la possibilità di residenza, in assenza di comunicazioni si applica la regola del silenzio assenso.
Per poter richiedere la residenza temporanea bisognerĂ munirsi dei seguenti documenti:
Quando si richiede il congedo legge 104 si è tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva, come richiesto dal DPR. n.445/2000 articoli 46 e 47. Va inoltre ricordato che la necessita del requisito della convivenza viene sottolineata anche nel Messaggio INPS 4 marzo 2010, n. 6512; e nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 febbraio 2010, n. 3884.
L’assistenza alla persona bisognosa ha tuttavia la priorità , dunque il lavoratore potrà richiedere il congedo 104 pur non avendo ancora provveduto a spostare la propria residenza. Tale requisito va tuttavia soddisfatto il prima possibile.
A dimostrazione che i bisogni del malato hanno la priorità troviamo anche la Circolare INPS 6 marzo 2012 n. 32 e la Circolare dipartimento della Funzione pubblica 3 febbraio 2012 n.1. Qui viene specificato che il requisito della convivenza può dirsi soddisfatto anche nel caso in cui vi sia la dimora temporanea.
Infine, va specificato che i genitori che devono assistere i figli non sono soggetti all’obbligo di spostare la residenza.
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